Art. 12.
(Benefìci).

      1. Lo Stato, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove, sostiene e coordina progetti relativi alla formazione e all'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie, a favore degli enti iscritti all'Albo.
      2. Sono in particolare finanziabili direttamente dallo Stato ovvero dalle regioni interventi concernenti:

          a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;

          b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;

          c) iniziative nel campo della cooperazione;

          d) investimenti in infrastrutture per le botteghe del commercio equo e solidale;

 

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          e) la costituzione di fondi di garanzia per linee di credito promossi da banche o da soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del commercio equo e solidale;

          f) la copertura fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi relativi alle forniture per le mense scolastiche e per la ristorazione collettiva pubblica, compresi gli apparati automatici di distribuzione e i bar interni, di criteri di priorità in favore dei prodotti del commercio equo e solidale;

          g) attività di consulenza legale e di valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;

          h) la realizzazione di fiere periodiche del commercio equo e solidale;

          i) la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per la realizzazione di iniziative concernenti il commercio equo e solidale, rivolti agli studenti e al corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'Albo;

          l) la copertura fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale, costituito da dipendenti, soci lavoratori o mediante altre forme di lavoro previste dalla legislazione vigente in materia, per un massimo di 1.500 euro all'anno per singola bottega del commercio equo e solidale e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto;

          m) iniziative di cooperazione con i produttori per l'avvio di nuove produzioni o filiere o per l'implementazione di quelle esistenti;

          n) forme di sostegno per i soggetti che intendono chiedere l'iscrizione nel registro della filiera integrale di cui all'articolo 8 per ottenere la qualificazione di organizzazione di commercio equo e solidale.

      3. Lo Stato e le regioni possono finanziare iniziative culturali e di formazione che riguardano i temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del

 

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mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, anche se tali iniziative non sono svolte da organizzazioni di commercio equo e solidale, purché esse siano realizzate in collaborazione con almeno un'organizzazione iscritta all'Albo o nella sezione speciale di cui al comma 3 dell'articolo 7.